Statuto Associazione Lirù - Lirù

ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE SOCIALE
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Statuto Associazione Lirù

Nascoste

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
"Lirù"

Costituzione – Denominazione - Sede
Art. 1.  E' costituita con sede legale in Palma Campania (NA), via Nuova Sarno, n°150, l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Lirù” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2.  L’Associazione “Lirù”, più avanti chiamata solo Associazione, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. L’organizzazione potrà, tramite l’assemblea straordinaria istituire nuove sedi operative in tutto il territorio nazionale e della regione Campania. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Finalità e Attività
Art. 3.  L’Associazione persegue le seguenti finalità:
  1. Offrire sensibilizzazione e informazioni responsabili;
  2. Organizzare immersioni subacquee, finalizzate alla sensibilizzazione dei sub rispetto a situazioni di pericolo, in modo tale da favorire reazioni istintive di difesa, per sè e per gli altri. Acquisire la padronanza dei movimenti in situazioni critiche, utilizzare al meglio l’attrezzatura da sub a corredo;
  3. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  4. Proporsi come punto di riferimento per quanti voglio conoscere e praticare sport;
  5. Proporsi come gruppo di esperti di primo soccorso durante le attività sportive;
  6. Proporsi come luogo per condividere e sperimentare nuovi metodi/mezzi che migliorino la sicurezza negli sport;
  7. Tutela e valorizzazione dell’ambiente;
  8. Promuovere attività sportive e ludiche anche con la collaborazione e la partecipazione di altre associazioni;
  9. Trasmettere e promuovere valori come: Amore, Amicizia, Lealtà, Impegno, Rispetto, Umiltà.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
  1. Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici con lo scopo di ricordare gli strumenti di sicurezza negli sport;
  2. Organizzazione di attività ludiche e/o ricreative;
  3. Impartire lezioni di educazione civica;
  4. Organizzazione e promozione di attività di protezione ambientale;
  5. Attività di promozione e condivisione: convegni, dibattiti, conferenze, seminari, proiezioni, sito web, forum, radio, materiale multimediale;
  6. Organizzare eventi di beneficenza;
  7. Organizzare concorsi a premi.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

I Soci
Art. 6.  Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti, uomini e donne, apartitici ed aconfessionali. I minorenni dovranno farsi autorizzare da un genitore o da chi ne fa le veci, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 7. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, fiscalmente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Eventuali gettoni di presenza saranno corrisposti a titolo di indennità di rappresentanza, a tutti coloro che, in qualità di esperti, prestano la propria opera per il raggiungimento delle finalità statutarie. L’ammontare di qualsivoglia quota di pagamento è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere scritta dal richiedente, in essa dovrà specificare le proprie complete generalità e presentata al Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9.  I soci si differenziano in quattro categorie:
  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.
  • Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
  • Soci Temporanei: sono quelle persone non iscritte, che condividono l’evento e desiderano parteciparvi. Il socio temporaneo non ha diritto di elettorato attivo e passivo, non è eleggibile a cariche sociali. La partecipazione all’evento gli comporta un contributo relativo alla manifestazione, se previsto, più un quarto della quota associativa dell’anno in corso.

Art. 10. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 11. La qualità di socio si perde:
  1. per decesso;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  4. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
L’esclusione può essere dovuta anche a comportamenti non in linea ai valori dell’associazione tenuti fuori dalla stessa. La perdita di qualità dei soci nei casi 1), 2) e 3) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Diritti dei soci
Art. 12. Tutti i soci hanno uguali diritti, di partecipare alle assemblee, di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione. Se iscritti da almeno 365 giorni, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione, di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia, hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti.

Doveri dei soci
Art. 13. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 14. All'atto dell'ammissione il socio si impegna:
  • ai rispettare e a far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati;
  • al versamento della quota di autofinanziamento annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
  • a prestare attività di volontariato in base alla propria disponibilità, almeno 1 ora al mese.

Art. 15.  Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale e alla comprovata partecipazione delle attività del sodalizio. La quota associativa è intrasmissibile.

Recesso/Esclusione del Socio
Art. 16. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno 8 giorni. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6, 11, 13, 14, 15, del presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Organi Sociali
Art. 17. Gli organi dell'associazione sono:
  • L'assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il presidente;
  • Il vice presidente;
  • Il tesoriere;
  • Il segretario;
  • Il collegio dei revisori dei conti;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Assemblea dei Soci
Art. 18.  L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, mediante:
  • Avviso scritto da inviare con i mezzi di comunicazione informatici contenente l’ordine del giorno.
  • Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
Deve inoltre essere convocata:
 a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
 b) quando la richiede almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Art. 19. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
  • È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
  • E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, (la metà più uno dei soci); in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono immediatamente esecutive riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Assemblea Ordinaria
Art. 21.  Assemblea ordinaria:
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • approva il programma annuale dell'Associazione.
In assemblea i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conferirsi ad altro socio, il quale può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Assemblea Straordinaria
Art. 22. L'assemblea straordinaria:
 a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio come per legge.

Consiglio Direttivo
Art. 23. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 a 7 membri. Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e può essere fatta ad oras in caso di urgenza. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.16 del presente statuto;
  6. delibera le convenzioni e ne determina le modalità di attuazione.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea ordinaria), il Vice Presidente, il Tesoriere, il segretario.

Art. 25.  In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il consigliere che si assenta per tre volte consecutive ingiustificate determinano l’esclusione a membro dal consiglio.

Il presidente
Art. 26.  Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l’uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Il presidente, dura in carica 3 anni, cessa il suo mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente. Copia di ogni documentazione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.


Il Tesoriere
Art. 28. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato dura 3 anni. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario
Art. 29.  Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 30. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica 3 anni.

Art. 31.  Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

I mezzi Finanziari
Art. 32. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:
  • quote associative e contributi di simpatizzanti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • donazioni e lasciti testamentari provenienti da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Modifiche Statutarie
Art. 33.  Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio
Art. 34.  L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 35. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e potranno essere consultati da ogni associato.

Scioglimento dell’Associazione
Art. 36.  Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 22 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Disposizioni Finali
Art. 37.  Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Palma Campania 19/09/2012

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

  1.  Sig.   Pasquale Nunziata       ……………………………………………………………...
  2.  Sig.ra Camilla Annunziata   ……………………………………………………..….…...
  3.  Ing.  Carmine Nunziata        ……………………………………………………………....
  4.  Phd.  Clorinda Sorrentino    …………………………………………………………….…
  5.  Dott.ssa Annalia Nunziata  …………………………………………………………….….
  6.  Sig.   Pasquale Montanino    …………………………………………………………….…
  7.  Arch.  Francesco Nunziata …..…………………………………………………………........
  8.  Sig.   Gerardo Nunziata        ………………………………………………………………..
  9.  Sig.   Carmelo Annunziata   ………………………………………………………………


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